Regole per il calcolo della tariffa
Utenze domestiche
Regolamento - Art. 16
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.
Utenze non domestiche
Regolamento - Art. 18
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
Eventuali riduzioni
Articolo 24 - Riduzioni per le utenze
La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 5% da applicare sia per la quota fissa sia per quota la variabile del tributo;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30% da applicare sia per la quota fissa sia per la quota variabile del tributo;
c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% da applicare sia per la quota fissa sia per la quota variabile del tributo;
Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, si applica una riduzione determinata annualmente dal competente organo e da applicare esclusivamente sulla quota variabile del tributo.
Alle utenze non domestiche la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
Art. 25 - Riduzioni per l’avvio al recupero dei rifiuti assimilati
La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
Articolo 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
Articolo 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Nel caso di presentazione di richieste di riduzioni in tempi diversi, la decorrenza della riduzione sarà dalla data di presentazione.
Atti di approvazione delle tariffe
Regolamento TARI
I versamenti dovranno essere effettuati presso gli sportelli bancari o postali o tramite home banking, utilizzando i modelli F24 allegati. I tardivi, parziali e omessi pagamenti saranno sanzionati come previsto dal vigente regolamento comunale. Gli utenti che ricevono due avvisi di pagamento distinti per utenza domestica e non domestica sono tenuti ad effettuare i versamenti utilizzando i moduli F24 così come recapitati e in modo separato, evitando di sommare gli importi dovuti in un unico versamento. Per le utenze non domestiche, eventuali riduzioni per avvio al recupero e per emergenza COVID-19 previste dalla Deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF), verranno inserite nel saldo.
Scadenza dei pagamenti
1^ rata: scadenza 30.09.2021
2^ rata: scadenza 30.11.2021
3^ rata: scadenza 10.01.2022
Possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il termine fissato per la 1^ rata.
Informazioni per omesso pagamento
Segnalazioni errori importi
Documenti di riscossione online
Per richiedere il documento di riscossione in formato elettronico, invia una email a: